Onorevoli Colleghi! - Molti problemi interpretativi sono insorti in sede di applicazione dell'articolo 28 del codice della navigazione, relativo ai beni del demanio marittimo. La lettera b) dell'articolo 28 dispone che fanno parte del demanio marittimo «le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare».
      In particolare, controversie in ordine alla qualificazione di demanialità hanno avuto origine dal dubbio che aree sommerse dalle acque situate in prossimità della costa dovessero considerarsi lagune o piuttosto bacini di acque salse o salmastre. E in questa seconda ipotesi se tali aree sommerse fossero almeno per una parte dell'anno liberamente comunicanti con il mare e congiuntamente, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche oggettivamente idonee agli usi pubblici del mare quali la navigazione, la pesca ed altri ancora.
      Sono noti in proposito i casi dei laghi di Granzirri in Sicilia, degli stagni di Cabras in Sardegna e le stesse controversie relative alle «valli da pesca» nella laguna di Venezia.
      Da diversi anni si registra un crescente contenzioso da parte di privati che rivendicano la proprietà di vaste aree sommerse che insistono nelle lagune del delta del Po. Si tratta di fondali, originariamente emersi, che tra il 1945 e la seconda metà degli anni sessanta, a causa di concomitanti fenomeni in parte naturali, quali la diminuzione degli apporti solidi del fiume Po ed il riscontrato generale innalzamento del livello di marea, e in parte derivanti da attività antropiche, quali le estrazioni di gas metano, sono stati sommersi

 

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dalle acque fino a costituire un unico ambiente lagunare.
      La questione è particolarmente delicata sotto il profilo ambientale, perché un quadro di incertezza amministrativa rende problematici gli indispensabili interventi pubblici atti a garantire la sicurezza idraulica e la salvaguardia di un ecosistema unico in Europa per caratteristiche e dimensioni. Ma delicata è anche sotto il profilo economico, perché nelle lagune ha luogo una importantissima attività di pesca e molluschicoltura regolata da un sistema di concessioni il cui presupposto è la demanialità di queste aree deltizie.
      La problematica, che evidentemente non riguarda solo il delta del Po, era già stata oggetto di una proposta di legge nel marzo 1978, nel corso della VII legislatura, ma lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì la sua approvazione.
      Nel corso della VIII legislatura, nell'ottobre 1979, la proposta di legge di modifica dell'articolo 28 del codice della navigazione fu ripresentata; nel febbraio 1981 la X Commissione trasporti della Camera approvò all'unanimità in sede legislativa un emendamento proposto dal Governo che riformulava, esclusivamente sotto il profilo formale, la proposta di legge in discussione. Questo testo fu trasmesso al Senato dove nel marzo 1981 fu presentato anche un ulteriore progetto di legge, sostanzialmente identico al testo trasmesso dalla Camera. Anche in questa occasione la fine anticipata della legislatura non consentì l'approvazione di una norma sulla quale si era riscontrato un ampio consenso.
      Infine, nel corso della X legislatura, nel marzo 1984, il testo della modifica all'articolo 28 del codice della navigazione, così come licenziato dalla Camera nel 1981, fu riproposto, ma ancora una volta senza esito positivo. I problemi interpretativi sono rimasti invariati e i conseguenti contenziosi sono tutt'altro che cessati.
      Allo scopo di superare lo stato di difficoltà e di incertezza in cui si trova ad operare la pubblica amministrazione, l'imponente aggravio di procedure e di costi causati dai contenziosi in corso e da quelli che si profilano, nonché il grave pregiudizio per l'economia della pesca che si è sviluppata in queste aree, si ritiene opportuno riprendere quel cammino più volte interrotto ripresentando con questa proposta il testo della modifica all'articolo 28 del codice della navigazione nella formulazione a suo tempo già approvata, con ampio consenso, dalla Camera dei deputati, auspicandone un esame e una approvazione in tempi rapidi.
 

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